Studenti con esigenze specifiche

La figura dello Studente lavoratore/genitore è disciplinata dagli articoli 27 e 23/comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo. Tali articoli definiscono i relativi diritti e doveri; negli stessi articoli sono inoltre indicate le scadenze entro cui consegnare la domanda per usufruire dei benefici previsti.

Per ottenere il riconoscimento dello status di studente-lavoratore, è necessario:

  1. compilare l’apposito modulo
  2. allegare copia di un documento
  3. inviare la documentazione a didattica@dst.unipi.it

N.B. come riportato nel Regolamento didattico, le richieste devono essere inviate a partire dal 1 settembre 2022 per la prima sessione e dal 1 febbraio 2023 per la seconda.


Estratto Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 27 - Studente lavoratore

1. Al fine di migliorare l’accesso all’offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.

2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:

  • un’attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
  • un’attività di co.co.co o co.co.pro;
  • un’attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
  • un’attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
  • il servizio civile.

3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  contenente l’indicazione del periodo di attività  lavorativa svolta, che non pu  essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4.
La dichiarazione deve contenere inoltre:

  • l’indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
  • l’indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
  • l’indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività  svolta;
  • i dati relativi all’iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;

Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti.

4. La documentazione deve essere presentata presso l’unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:

  • 1 febbraio - 31 marzo;
  • 1 settembre - 31 ottobre.

5. Per ogni insegnamento, agli studenti lavoratori deve essere garantito un numero di appelli d’esame pari a due più il numero minimo di appelli previsto dall’art. 23, comma 8 del presente regolamento, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. I dipartimenti, su proposta dei consigli di corso di studio, sono pertanto tenuti a garantire, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori fino al raggiungimento di tale numero minimo. L’iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l’inizio degli stessi. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell’obbligo di frequenza e/o apposite modalità  alternative per il suo soddisfacimento.

CAPO V – VERIFICHE DI PROFITTO E PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 23 - Verifiche di profitto

8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Nel caso dei corsi di laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all’art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei. Tra le date d'inizio degli appelli devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso di studio. Agli eventuali appelli riservati di cui al comma 5 dell’art. 27, sono ammessi anche studenti/studentesse:

  • iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio (“fuori corso”);
  • genitori con figli di età inferiore agli otto anni;
  • in maternità;
  • iscritti ai corsi singoli di transizione;
  • iscritti in qualità di ripetente.