REGOLAMENTO
Art. 1 - Il Dipartimento di Scienze della Terra
Art. 2 - Personale del Dipartimento
Art. 3 - Articolazioni interne
Art. 4 - Esercizio dell'attività didattica e scientifica
Art. 5 - Organi ed articolazioni del Dipartimento
Art. 6 - Il Direttore
Art. 7 - Funzioni del Direttore
Art. 8 - Il Segretario amministrativo di dipartimento
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento
Art. 10 - Funzioni del Consiglio
Art. 11 - Giunta del Dipartimento
Art. 12 - Quote dei fondi di ricerca destinate alle spese generali
Art. 13 - Prestito di materiale e attrezzature del dipartimento
Art. 14 - Approvazione e modifiche del regolamento
Art. 15 - Varie
Art. 16 - Norme transitorie
Art. 1
Il Dipartimento di Scienze della Terra
1. Il Dipartimento è deputato alla promozione ed alla organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e della didattica nell'ambito delle Scienze della Terra e dei relativi insegnamenti universitari afferenti ai corsi di laurea in Scienze geologiche in Scienze naturali ed in Chimica della Facoltà di Scienze M.F.N., al corso di laurea in Agraria della Facoltà di Agraria, sia ad altri corsi di studio di questa od altra Facoltà
Art. 2
Personale del Dipartimento
1. Il personale del Dipartimento è formato dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal personale tecnico amministrativo elencati nella Tabella 1.
2. La Tabella 1 è automaticamente aggiornata a seguito di variazioni di afferenza di personale docente e ricercatore (art. 31.11 dello statuto) e di assegnazione di personale tecnico amministrativo.
3. Il personale del Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali dell'Ente.
Art. 3
Articolazioni interne
1. Le sezioni del Dipartimento previste all'art. 31.2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pisa, potranno essere attivate solo precisandone le modalità per la gestione ed il funzionamento in appositi articoli da aggiungere al presente regolamento.
2. Ai soli fini della ricerca scientifica, il Dipartimento è articolato in gruppi di ricerca secondo l'elenco dell'allegata tabella 2. Modifiche alla tabella 2 sono apportate su delibera del Consiglio.
3. Ogni docente o ricercatore del Dipartimento può avanzare richiesta di accedere ad un gruppo di ricerca; ciascuno può optare per non appartenere ad alcun gruppo.
4. L'accesso ai fondi ed alle strutture non è comunque collegato all'appartenenza ad un gruppo.
5. Ogni gruppo o individuo singolo è tenuto, al termine di ogni anno accademico, a presentare al Direttore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
6. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, di personale e di spazio il Dipartimento, su delibera del Consiglio presa a maggioranza individua le strutture di interesse generale del Dipartimento. Per ognuno di queste strutture il Consiglio, con delibera presa a maggioranza, individua un responsabile che la gestisca, secondo un regolamento approvato dal Consiglio.
Art. 4
Esercizio dell'attività didattica e scientifica
1. Ciascun professore o ricercatore può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o istituti.
2. Sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio di Dipartimento, i docenti possono svolgere attività didattica in scuole di specializzazione o di perfezionamento o dirette a fini speciali che abbiano sede anche in dipartimenti diversi.
3. Sono ammessi all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento: a) gli elencati nella tabella 1; b) il personale degli Enti di ricerca convenzionati con il Dipartimento secondo le modalità previste nelle singole Convenzioni; c) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli assegnatari di borse di studio dell'Ateneo in Scienze della Terra, nei limiti definiti dal Consiglio ed in conformità alle disposizioni dello Statuto art. 31.3c e 31.12, e comunque non oltre la durata del loro rapporto con il Dipartimento; d) il personale di Enti pubblici di ricerca non convenzionati, autorizzati dalla propria amministrazione a svolgere in tutto o in parte la propria attività presso il Dipartimento, nei limiti fissati con apposita delibera del Consiglio; e) gli assegnatari di altre borse di studio fruibili presso il Dipartimento, collaboratori professionali con contratto a tempo, docenti e ricercatori ospiti del dipartimento, laureandi il cui relatore o correlatore appartenga al personale docente del Dipartimento od al personale ricercatore degli Enti convenzionati, nonchè ogni altra persona presentata da un docente del Dipartimento, previa comunicazione al Direttore che ne verificherà l'ammissibilità in base alle delibere del Consiglio, tenendo conto delle compatibilità con le finalità e strutture del Dipartimento.
4. Il Direttore provvederà a tenere un elenco completo ed aggiornato degli autorizzati previsti ai punti b,c,d,e del precedente punto 3.
Art. 5
Organi ed articolazioni del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento esercitano le loro funzioni nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento, nel rispetto delle leggi e delle norme statutarie e regolamentari e del pari diritto di tutti i docenti e i ricercatori ad accedere ai fondi disponibili e a gestirli secondo le necessità, utilizzando le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.
Art. 6
Il Direttore
1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia in regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici. E' nominato con decreto del Rettore e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quello nominale.
2. L'ulteriore elezione può essere effettuata soltanto dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. Nei casi di non eleggibilità o di indisponibilità all'accettazione della carica, per motivate ragioni (accolte dal Consiglio di Dipartimento), l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.
4. Nei sei mesi antecedenti la naturale scadenza del mandato il Decano dei professori di prima fascia o, in mancanza, il più anziano degli associati, indice nuove elezioni per il successivo triennio accademico. Qualora invece per impedimenti debitamente documentati e ritenuti validi dal Consiglio di Dipartimento, il Direttore si dimetta ovvero, designato, declini la nomina o cessi di far parte del Dipartimento o si preveda un impedimento superiore a tre mesi, dovrà essere eletto un nuovo Direttore. Il mandato del nuovo eletto comprenderà la frazione residua dell'anno accademico in corso, oltre ai due anni successivi.
5. L' elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri, il Decano dei professori, un professore e il Segretario amministrativo del Dipartimento con funzioni di verbalizzante. Gli elettori possono esprimere un solo voto dì preferenza.
6. Alla chiusura delle votazioni il Segretario del seggio redige il verbale, controfirmato dal Presidente, indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.
7. Il Direttore dovra essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione . Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione se siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto,degli aventi titolo al voto. Il Direttore non può ricoprire la carica di Rettore, Prorettore vicario, Preside di facoltà, presidente o direttore di organi di altre strutture didattiche o di ricerca dell'università, fatta eccezione per i centri di ricerca o di servizi.
8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
9. Il Vicedirettore, nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Art. 7
Funzioni del Direttore
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Inoltre:
a) adotta i provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva; b) cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalita ed economicità; c) cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità; d) assicura nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento; e) dispone ed è responsabile di tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità" perchè di competenza del Segretario, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali; f) assicura la disponibilità delle risorse umane e mareriali necessarie per lo svolgi-mento delle attività didattiche relative agli insegnamenti aflìdati ai docenti afferenti al Dipartimento; g) autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento; h) assicura l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei relativi regolamenti.
2. Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della giunta: a) proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del Dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli docenti e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili; b) predisporre l'eventuale organizzazione di centri di studio e di laboratorio anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra università italiana o straniera o con altre istituzioni scientifiche, in particolare il Centro per la Geologia Strutturale e Dinamica dell'Appennino del C.N.R., o con Industrie interessate agli sviluppi applicativi e tecnologici; c) provvedere al rinnovo periodico delle convenzioni esistenti con il Centro di cui al comma precedente, nonché predisporre i necessari strumenti e eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o con Industrie o con enti pubblici e privati interessati. d) predisporre annualmente le richieste degli spazi, dei finanziamento e del personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento della attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore; e) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati; f) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo; g) predisporre di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.
3. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi dello stato, in quanto compatibili, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Direttore ed il Segretario amministrativo assumono in solido la responsabilità degli atti da loro compiuti nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di amministrazione finanza e contabilità.
Art.8
Il Segretario amministrativo di dipartimento
1. Il Segretario amministrativo di dipartimento esercita, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, funzioni di: a) collaborazione con il Direttore del dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari; b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale; c) gestione del Fondo economale ai sensi del regolamento contabile amministrativo d'Ateneo; d) coordinamento delle attività amministrative-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti; e) partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi degli eventuali mezzi tecnici. In sua vece le sole funzioni di verbalizzante sono assunte da un membro del personale amministrativo, da lui delegato, con qualifica non inferiore al settimo livello, che non partecipa quindi alle votazioni. f) regolare tenuta dei libri contabili; g) altre attività previste in sede legislativa, statutaria e regolamentare.
2. Per quanto attiene alla responsabilità per questioni di carattere finanziario e contabile si rinvia a quanto disposto dall' art.7.4 del presente regolamento.
Art. 9
Consiglio di Dipartimento
1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, oltre i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori ed il Segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante: a) quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo di ruolo ed in servizio presso il Dipartimento; per le elezioni dei rappresentanti ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento; b) il rappresentate del personale eletto nella Giunta con le modalità di cui all'art.11.2; c) due rappresentanti dei dottorandi e degli assegnatari di borse di studio dell'Ateneo; i dottorandi e degli assegnatari di borse di studio di cui al presente articolo danno vita ad un solo corpo; nel caso che la loro attività si svolga in più Dipartimenti, essi dovranno optare presentando istanza al Consiglio di Dipartimento, dichiarando quale sia il Dipartimento in cui esercitano l'elettorato attivo e passivo; d) tre rappresentanti degli studenti che frequentano il Dipartimento, di cui due del Corso di laurea in Scienze Geologiche ed uno del Corso di laurea in Scienze Naturali; essi intervengono in Consiglio di Dipartimento limitatamente all'organizzazione della didattica e dei relativi servizi. Gli studenti avranno diritto a partecipare alla votazione per l'elezione dei loro rappresentanti se si presenteranno al seggio muniti di libretto. Apposita lista degli aventi diritto al voto sarà disposta a cura del Direttore. I votanti non potranno esprimere più di una preferenza.
2. I rappresentanti elettivi durano in carica tre anni salvo quelli degli studenti che durano in carica due anni;
3. Le elezioni sono indette dal Direttore con un anticipo non superire a 4 mesi e non inferiore ad un mese rispetto alla scadenza della rappresentanza da eleggere, hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art. 47 dello Statuto, salvo quanto diversamente previsto per gli studenti. a) Il seggio per tali designazioni elettive sarà composto da tre membri: dal Direttore o da un suo delegato con funzioni di Presidente, dal Segretario amministrativo di Dipartimento o suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante, e da un rappresentante della categoria interessata alle elezioni. b) Alla chiusura delle votazioni il Segretario redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato; il verbale viene controfirmato da tutti i membri del seggio. c) Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio, nel caso del personale tecnico-amministrativo, l'iscritto da minor tempo ai corsi nel caso degli studenti e dei dottorandi e borsisti. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d'età. d) In caso di decadenza, (perdita della qualifica di elettore, dimissioni, ecc..) subentra il primo dei non eletti. Qulora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore di dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti vacanti purchè la vacatio si verifichi oltre sei mesi prima della scadenza del mandato. e) I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. f) Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente articolo si rinvia, in quanto compatibili, alle norme contenute nei regolamenti delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici ed ai regolamenti emanati, per le altre rappresentanze, con decreto rett. 1431/94.
4. Saranno invitati a far parte del Consiglio, con voto consultivo, i reponsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche di interesse generale del Dipartimento, di cui all'art. 3.6
5. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti (con arrotondamento in difetto), non computandosi coloro che hanno giustificato l'assenza; saranno computati nel quorum i professori fuori ruolo ed i professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o di alternanza (ex art.17 D.P.R. 382/80) soltanto qualora intervengano all'adunanza. Il numero legale richiesto ai fini della validità delle sedute non può comunque essere inferiore ad un quinto dei componenti. La mancanza dei componenti di una o più categorie non infirma la valida costituzione dell'organo. ( Art.9 DL 1.10.72 n° 580 )
Art. 10
Funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio è organo di indirizzo di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.
2. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni: a) definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri Compiti istituzionali; b) dispone la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento; dispone inoltre l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento; c) approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento; d) approva le proposte formulate dal direttore relativamente ai punti a, b, c, d dell'art.7.2 . e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; f) organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca e tra- smette pareri di indirizzo al collegio dei docenti del dottorato di ricerca; g) esprime un parere di guida e di indirizzo relativamente alle attività delle Scuole di dottorato e delle altre scuole o corsi eventualmente afferenti al Dipartimento; h) esprime i pareri obbligatori ed avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito al conferimento di supplenze o affidamenti; alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore; i) esprime pareri in merito alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori; l) avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori; m) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto relativamente ai settori disciplinari di competenza del dipartimento n) presenta al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 17 dello Statuto, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento; o) approva il regolamento del Dipartimento.
3. Collabora con gli organi di governo universitario e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazìone professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente
4. Il Consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e daá relativi regolamenti.
Art. 11
Giunta del Dipartimento
1. La Giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria. Collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7.2
2. Ne fanno parte il Direttore di dipartimento, che la presiede e la convoca, il Vicedi rettore, due rappresentanti dei professori di I fascia, due rappresentanti dei professori di II fascia e due rappresentanti dei ricercatori, il Segretario amministrativo (anche con funzioni verbalizzanti) e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto con le stesse modalità previste per l'elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta si rinnova al momento delle elezioni del Direttore di dipartimento.
4. Ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente al Dipartimento.
5. L'elezione dei membri di giunta avviene a scrutinio segreto con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo quanto disposto dall'art.47 dello statuto. L'elezione è indetta dal Direttore del dipartimento dopo la sua nomina.
6. Il seggio sarà composto dal Direttore o da un suo delegato, dal Segretario amministrativo di dìpartiinento e da un rappresentante della categoria interessata alle elezioni.
7. Il verbale della votazione sarà redatto con le modalità di cui al punto b) dell'all'art.9.3
8. La Giunta è regolarmente costituita quando siano presenti la metà piu uno dei suoi componenti non computandosi coloro che abbiano giustificato l'assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle quattro unità. La mancanza di una o piu categorie rappresentata non infirma la valida costituzione dell'organo (Art. 3 DL 1.10.72 n.580).
9. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
Art. 12
Quote dei fondi di ricerca destinate alle spese generali
1. Il Consiglio delibera annualmente le quote dei fondi di ricerca da destinare alla copertura delle spese generali del Dipartimento.
Art. 13
Prestito di materiale e attrezzature del dipartimento
1. Il prestito dei libri o altro materiale di biblioteca e dei mezzi e strumenti in dotazione al Dipartimento è regolato da disposizioni interne dettate dal Consiglio di Dipartimento; il Dipartimento metterà a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche in conformità a quanto previsto dall'art.31.12 e 13 dello Statuto.
Art. 14
Approvazione e modifiche del regolamento
1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri ed esperite le procedure di cui all'art.44.4 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università.
2. Le proposte di modifica al presente regolamento potranno essere presentate al Consiglio dal Direttore o da un minimo di cinque membri del Consiglio e sono poste in votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra 30 e 90 giorni dopo la proposta. Per essere approvate, le.modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvate successivamente con la procedura di cui al primo comma.
Art. 15
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla legislazione vigente, allo Statuto dell'Università, o a specifici regolamenti di Ateneo.
Art. 16
Norme transitorie
1. L'art.6 entra in vigore al prossimo rinnovo della giunta. Fino ad allora continua ad essere valida la composizione della Giunta in carica perchè costituita in conformità alle disposizioni statutarie anche se numericamente diversa da quanto previsto dal presente regolamento (delib. C.D.D n.152 del 26.10.1995).
