Regolamento

Regolamento del Dipartimento di Scienze della Terra

 

Articolo 1 - Il Dipartimento
1. Il Dipartimento di Scienze della Terra, d’ora in avanti denominato “Dipartimento” è una struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione, alla divulgazione e all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito dei settori di ricerca delle Scienze della Terra di cui all’allegato 1 e dei relativi insegnamenti. Eventuali modifiche all’allegato non comportano modifiche al presente regolamento.
2. Svolge, promuove, coordina e gestisce attività di ricerca svolte nel proprio ambito nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.
4. E’ sede di Centri di cui all’articolo 39 dello Statuto di Ateneo.
5. In collaborazione con i Consigli di Corso di Studio, organizza ed esercita le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali previste dallo Statuto universitario e dal Regolamento didattico di ateneo mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali.
6. Il Dipartimento ha sede amministrativa in via S. Maria 53 – 56126 Pisa.
7. E’ sede amministrativa e consorziata di dottorati di ricerca e organizza le attività necessarie al loro svolgimento.
8. E’ sede di Corsi di perfezionamento, di master universitari, di cui promuove e gestisce le attività.
9. Afferiscono al Dipartimento i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master e di perfezionamento di cui all’Allegato 1. L’elenco dell’Allegato 1 è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del Consiglio di Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative all’istituzione dei Corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master e perfezionamento.

Articolo 2 - Autonomia dipartimentale
1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale e la esercita nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento di ateneo per l`amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3 - Personale docente e tecnico-amministrativo
1. Afferiscono al Dipartimento i professori e i ricercatori che sono impegnati nei settori di ricerca delle Scienze della Terra e nei relativi insegnamenti, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Dipartimento è dotato del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura.
3. Il personale del Dipartimento concorre alle attività istituzionali della struttura.

Articolo 4 - Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta, la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 5 - Il Direttore e Vice Direttore del Dipartimento
1. Le figure del Direttore e del Vice Direttore, le relative attribuzioni e funzioni, e quant’altro riguardante le suddette cariche, sono regolate dallo Statuto dell’Università di Pisa (art. 24, co. 1, 2, 3, 7, 8).

Articolo 6 - Elezioni del Direttore
1. Il Direttore è eletto ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto di Ateneo.
2. Nei sei mesi precedenti la naturale scadenza del mandato il Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento avvia il procedimento per il rinnovo della carica di Direttore, stabilendo a tale scopo le date della riunione del corpo elettorale e delle votazioni che devono concludersi entro trenta giorni successivi alla data di avvio delle procedure. Le date della riunione del corpo elettorale e delle elezioni devono essere comunicate agli interessati almeno dieci giorni prima. Tra la riunione del corpo elettorale e il primo turno di votazione devono intercorrere almeno cinque giorni lavorativi. Le eventuali disponibilità a ricoprire la carica di Direttore emerse nel corso della riunione del corpo elettorale non sono comunque vincolanti. Tra il primo turno di votazione, che deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, e l’eventuale secondo turno devono intercorrere almeno cinque giorni lavorativi. Il seggio è composto da tre membri: il Decano o un suo delegato, con funzioni di presidente, un professore, il Responsabile amministrativo del Dipartimento o un suo delegato, con funzioni di segretario. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data e il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti e i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al rettore per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 7 - Il Consiglio di Dipartimento
1. La composizione, l’elezione delle rappresentanze e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dall’art. 25 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento
1. Il Direttore, in qualità di Presidente, convoca le sedute del Consiglio di Dipartimento fissando il relativo ordine del giorno e ne dirige i lavori. Con richiesta scritta, almeno un quarto, arrotondato all’intero superiore, dei membri del Consiglio può proporre l’inserimento di un argomento nell’ordine del giorno; il Direttore è tenuto ad inserire l’argomento richiesto nel primo Consiglio di Dipartimento da tenersi non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta.
2. La convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata mediante invio, anche per sola via telematica, di comunicazione personale a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento, spedita almeno cinque giorni prima dell’adunanza; copia della comunicazione deve essere contemporaneamente resa disponibile ai membri del Consiglio. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, da giustificare come punto 1) all’ordine del giorno, la comunicazione può essere effettuata anche 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. Nell’ordine del giorno devono essere indicati separatamente gli argomenti per i quali il Consiglio delibera in composizione ristretta. Inoltre devono essere espressamente indicate le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.
4. I fascicoli istruttori relativi ad argomenti inseriti nell’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Dipartimento almeno ventiquattro ore prima dell’orario fissato per la seduta e, ove possibile, inviati per posta elettronica o resi disponibili ai membri del Consiglio.
5. II Consiglio di Dipartimento è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, con arrotondamento per difetto. Nel computo del suddetto numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Nei calcoli di cui sopra si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa, in alternanza o in congedo soltanto se intervengono all’adunanza. Ai fini della validità dell’adunanza deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
6. Il numero legale viene verificato dal Direttore all’inizio della seduta, salva ogni richiesta di verifica avanzata da uno qualsiasi dei presenti.
7. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un membro del Consiglio presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate alla approvazione del Consiglio.
8. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 DPR 382/80 soltanto se intervengono all’adunanza.
9. Alla votazione per scrutinio segreto si procede nel caso in cui ciò sia prescritto dalle leggi o dai regolamenti o disposto da circolari ministeriali, ovvero venga deliberato dal Consiglio.
10. La votazione nominale deve essere chiesta da almeno tre membri del Consiglio. La richiesta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi procedere al voto e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
11. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova su richiesta di almeno un membro del Consiglio.
12. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio, su istanza di almeno tre membri del Consiglio, ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate, fermo restando comunque che deve esserci un’approvazione finale e definitiva della proposta nel suo complesso. Quando siano stati proposti emendamenti, la votazione sugli emendamenti stessi ha la precedenza, in ordine inverso dalla distanza dell’emendamento dal testo originale.
13. Dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione, ciascun membro del Consiglio può esprimere una dichiarazione di voto, adducendo argomentazioni non già esposte nella precedente discussione sull'argomento.
14. Nessuno può prendere parte al voto nelle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini fino al 4° grado.
15. I verbali delle sedute devono essere approvati nella medesima seduta o in quelle immediatamente successive e devono essere firmati dal Presidente e dal Responsabile amministrativo. Se il verbale non è approvato seduta stante, esso va inviato per posta elettronica o reso disponibile ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta in cui deve essere approvato. Eventuali proposte di correzione del verbale relativamente alle proprie dichiarazioni dovranno essere presentate per iscritto al Presidente almeno 48 ore prima della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce, e rese note a tutti i componenti prima dell’approvazione del verbale stesso.
16. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento e, dopo la loro approvazione, sono inviati a tutti i membri del Consiglio per posta elettronica o resi disponibili ai membri del Consiglio.

Articolo 9 - La Giunta del Dipartimento
1. La Giunta è organo con compiti istruttori su tutte le materie attribuite al Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore del Dipartimento nell’esercizio delle sue funzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 25 dello Statuto, comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i. e m., nei limiti delle deleghe assegnate dal Consiglio del Dipartimento.
2. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede e la convoca, dal Vice Direttore, da due rappresentanti dei professori ordinari, due rappresentanti dei professori associati e due rappresentanti dei ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e assegnisti. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante. La Giunta dura in carica per tutta la durata del mandato del Direttore del Dipartimento.

Articolo 10 - Elezioni dei componenti della Giunta
1. L'elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento dopo la sua nomina. Le elezioni devono svolgersi entro un mese dall’insediamento del Direttore del Dipartimento che indice le elezioni almeno 10 giorni prima della data prevista del voto.
2. Per il personale docente, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti costituiti in un unico collegio. Per il personale tecnico amministrativo, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale in servizio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Per i dottorandi e assegnisti, l’elettorato attivo coincide con l’elettorato attivo per l’elezione dei componenti del Consiglio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Per gli studenti, l’elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei membri di Giunta avviene a scrutinio segreto con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto. Il seggio per le elezioni è composto dal Direttore o da un suo delegato come presidente, e da due rappresentanti delle categorie interessate alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato scelto. Ogni votazione è valida se ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto, fatta eccezione per quella degli studenti per i quali è previsto un quorum di validità del 10% degli aventi diritto al voto. Il mancato raggiungimento del quorum per una o più categorie non pregiudica la validità della composizione dell’organo, purchè il numero dei componenti sia pari alla metà più uno. In tal caso le votazioni saranno nuovamente indette entro e non oltre un mese dal Direttore del Dipartimento Risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti. Per i membri docenti e del personale tecnico-amministrativo, in caso di parità di voti fra candidati, risulta eletto il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età. Per le altre categorie, in caso di parità di voti fra candidati risulta eletto il candidati che risulta iscritto da minor tempo ovvero titolare del contratto di ricerca da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età. Alla fine delle votazioni la commissione, verificata la regolarità delle procedure, redige un verbale che viene trasmesso al Direttore che procede alla nomina dei componenti.

Articolo 11 - Il funzionamento della Giunta
1. La Giunta è presieduta dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Direttore.
2. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, non computandosi coloro che hanno giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto di un terzo degli aventi diritto.
3. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore mediante comunicazione personale per iscritto o per via telematica almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione è inviata per conoscenza a tutti i membri del Consiglio. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a ventiquattro ore.
4. La Giunta delibera su materie delegate dal Consiglio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le delibere adottate vengono inserite in un ordine numerico progressivo separato, in aggiunta alle delibere del Consiglio di Dipartimento ed ai provvedimenti di urgenza adottati dal Direttore e ratificati. Il verbale delle delibere della Giunta assume il regime di pubblicità proprio delle delibere del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 12 - La Commissione paritetica del Dipartimento
1. Ai sensi dell’art. 27, comma 4 dello Statuto dell’Università di Pisa e del Regolamento generale di Ateneo è istituita presso il Dipartimento di Scienze della Terra la Commissione paritetica di Dipartimento, d’ora in avanti denominata “Commissione”.
2. Per le funzioni della commissione si rinvia a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4 dello Statuto di Ateneo.
3. La Commissione è presieduta dal Direttore, o suo delegato, ed è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento per un totale di commissari pari al 12% dei componenti del Consiglio stesso arrotondato al numero pari superiore, fino ad un massimo di 16 componenti, di cui metà docenti e metà studenti.
4. Per gli studenti, l’elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. L’elezione della componente studentesca avviene sulla base delle liste tra loro concorrenti nell’elezione dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento, limitatamente ai rappresentanti eletti in Consiglio. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all’intero superiore. La votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto.
5. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra struttura o ad altro ateneo, per rinuncia agli studi, o per qualsiasi altra causa di decadenza, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l’ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l’ordine dei quozienti, così come stabilito per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
6. La commissione di seggio è composta dal direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che lo presiede, dal responsabile amministrativo del Dipartimento, o da un suo delegato, in funzione di segretario, e da un membro designato dal direttore.
7. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al direttore per i provvedimenti conseguenti.
8. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di Dipartimento, i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento saranno investiti dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione.
9. Se la rappresentanza studentesca del Consiglio di Dipartimento non consente il raggiungimento della percentuale di cui al comma 3, la Commissione è costituita da tutti i rappresentanti nel Consiglio e da un pari numero di docenti.
10. La componente docente della Commissione è designata dal Direttore tra i professori e i ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento.
11. Qualora il rinnovo della componente studentesca comporti una variazione del numero dei rappresentanti, la componente docente della Commissione è immediatamente adeguata, fermo restando il rispetto della percentuale di cui al comma 3, per mantenere la pariteticità.
12. Esercita la funzione di segretario verbalizzante un membro della Commissione designato a tale scopo, il quale può avvalersi del supporto di un funzionario amministrativo.

Articolo 13 - Gestione dei Corsi di laurea interdipartimentali
1. I Dipartimenti interessati cooperano alla gestione ed al corretto funzionamento dei Corsi interdipartimentali riportati nell’Allegato 2; i quali sono caratterizzati dal fatto che il contributo didattico per ogni Dipartimento è superiore al 20% ma inferiore ai due terzi della docenza interna:
2. Viene istituito un Gruppo di Coordinamento che ha un compito consultivo in materia di ordinamenti e regolamenti didattici nonché in materia di programmazione didattica annuale anche in relazione alle coperture degli insegnamenti, in base a quanto deliberato dai relativi Consigli di Corso di studio e/o dalle Commissioni paritetiche. Il Gruppo di coordinamento avrà anche funzioni consultive relativamente all’offerta di personale docente dei dipartimenti interessati al fine di soddisfare i requisiti qualitativi e quantitativi di sostenibilità dei Corsi di studio compartecipati.
3. Il Gruppo di Coordinamento è costituito dai Direttori dei Dipartimenti interessati, dai Presidenti e Vice Presidenti dei Corsi di laurea e da uno studente indicato da e fra i rappresentanti degli studenti di ciascun Corso di laurea.
4. E’ previsto un unico Gruppo di Coordinamento per i diversi Corsi di laurea interdipartimentali a cui concorrono gli stessi Dipartimenti.

Articolo 14 - Le commissioni consultive del Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire commissioni consultive permanenti, stabilendone composizione, funzioni e modalità di designazione dei componenti, fermo restando il potere deliberativo del Consiglio stesso. Le Commissioni interne esercitano funzioni consultive e/o istruttorie; in particolare l’attività istruttoria è prevista come strumentale rispetto a quella della giunta. In considerazione delle competenze e delle tematiche trattate, la commissione includerà le componenti del Consiglio interessate.
2. La composizione di suddette commissioni va rinnovata ogni due anni. I membri delle commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 15 - Spazi e attrezzature del Dipartimento
1. Hanno diritto a fruire di postazioni individuali all’interno del Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di Dipartimento:

  • i docenti e i ricercatori del Dipartimento;
  • i docenti emeriti del Dipartimento;
  • il personale tecnico/amministrativo del Dipartimento (anche a tempo determinato)

2. Hanno diritto a fruire di postazioni condivise all’interno del Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di Dipartimento:

  • gli assegnisti del dipartimento
  • i dottorandi regolarmente iscritti ad un Corso di Dottorato afferente al Dipartimento
  • i borsisti del Dipartimento
  • i docenti a contratto, con incarico di insegnamento attivo, per un'attività didattica relativa ai Corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura di riferimento o di afferenza.

 3. Vengono altresì ammessi a frequentare gli spazi ed utilizzare le attrezzature in dotazione al Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di Dipartimento:

  • i docenti e i ricercatori ospiti del Dipartimento;
  • gli iscritti ai master del Dipartimento;
  • gli iscritti ai Corsi di perfezionamento del Dipartimento;
  • i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del Dipartimento;
  • i collaboratori esterni con contratto di lavoro autonomo stipulato con il Dipartimento;
  • i cultori della materia.
  • gli studenti iscritti ai Corsi di studio nei quali vengono impartiti insegnamenti facenti capo al Dipartimento;
  • il personale di Enti di ricerca convenzionati e consorziati.

Articolo 16 - Laboratori
1. Con delibera a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite strutture interne detti Laboratori. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.
2. Le funzioni e le attività dei Laboratori sono rivolte alla ricerca, di base ed applicata, nel campo delle Scienze della Terra, alla didattica, alle certificazioni demandate da disposizioni di Legge e ad altre prestazioni a pagamento per conto terzi.
3. Ogni Laboratorio ha un Coordinatore di Laboratorio (nel seguito anche “Responsabile”), individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti e i ricercatori della struttura. Il Responsabile coordina le attività del Laboratorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ed è tenuto a presentare al Direttore e al Consiglio, con cadenza annuale o su richiesta del Direttore, una relazione delle attività svolte e un programma delle attività future.

Articolo 17 - Convocazione delle assemblee studentesche
1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi, nei locali in cui si svolge l'attività didattica, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo.
2. Le riunioni sono indette con ordine del giorno su materie di interesse studentesco e relative alla formazione.
3. Le assemblee che comportano la sospensione dell’attività didattica non possono essere più di due al mese e non possono eccedere le venti ore annue.
4. Le richieste di sospensione dell'attività didattica devono pervenire al Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi e devono essere formulate garantendo, nell’ambito del semestre, un’alternanza di giorni o di orari impegnati.
5. Le richieste di sospensione dell'attività didattica possono essere:

  1. ordinarie: tali richieste possono essere presentate dai rappresentanti di ciascuna delle liste presenti in Consiglio. Ogni lista non potrà avanzare richieste per più di dieci ore annue e il totale delle richieste di tipo ordinario non potrà eccedere le quindici ore annue;
  2. straordinarie: tali richieste possono essere presentate o dalla totalità delle liste o attraverso la sottoscrizione effettuata da almeno cinquanta studenti non rappresentanti. Le richieste di tipo straordinario non possono eccedere il totale di cinque ore annue.

Articolo 18 - Approvazione e modifiche del regolamento
1. Il presente Regolamento è approvato ed emanato ai sensi di quanto previsto all’articolo 46 dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di ateneo.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento ed approvate ed emanate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 19 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.